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BONUS PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA: COME FUNZIONA

Sulla base del testo del Decreto Legge, 30 Dicembre 2021, n°228, convertito in

Legge, in data 25 Febbraio 2022 in data 27 Maggio 2022, la Conferenza Stato-

Regioni ha approvato lo stesso, in data 28 Aprile 2022.

Facendo seguito a ciò, il Ministro della Salute, On.Speranza, dopo l’accordo, attuato

tra Stato e Regioni,in data 27 Maggio 2022,ha firmato ilcorrelato Decreto Attuativo,

che disciplina l’insieme delle procedure, dei criteri, dei tempi e modalità, per poter

usufruire del “BONUS PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA-2022”.

Il BONUS rappresenta un aiuto economico, stanziato dallo Stato Italiano, per

l’importo di Euro dieci (10) milioni, per venire incontro a tutti coloro che abbiano

la necessità di intraprendere un percorso di psicoterapia, per superare le condizioni

di ansia, depressione, stress, prodottesi a causa della pandemia,ancora perduranti,

in presenza di difficoltà socio-economiche, anch’esse collegate alla pandemia.

Il Decreto Attuativo, firmato dall’On.Speranza, chiariscea chiare lettere che non

sarà necessario, per accedere al Bonus, l’autorizzazione medica, necessaria a ciò (Si

pensava, dapprima, al medico di famiglia), ma la domande saranno libere, svincolate

da ogni obbligo di accertamento e di autorizzazionemedica.

Unica condizione vincolante, sarà quella di possedere un reddito ISEE che non dovrà

superare l’importo di Euro 50.000, secondo i dati riferiti, sotto la propria diretta

responsabilità,dal soggetto richiedente, all’Inps, contestualmente alla presentazione

della domanda, rivolta ,sempre, all’Inps.

Il Decreto stabilisce l’entità del Bonus, da potersi usufruire, rapportandola atre fasce

di reddito ISEE:

1.La prima fascia comprende tutti i soggetti che abbiano un reddito ISEE che non superi l’importo di Euro 15.000. Essi, qualora rientrinonell’assegnazione, potranno

usufruire di un “BONUS”, dell’importo di Euro 600,00, che permetterà loro di poter

accedere ad un percorso psicoterapeutico, di circa dodici(12) sedute. C’è, infatti, da

tenere presente che il costo di ogni seduta, non potrà superare i 50,00 euro;

2.La seconda fascia comprende i percettori, il cui reddito ISEE sia tale da non essere

superiore ad Euro 30.000,00. Essi potranno usufruire del “bonus”, nei limiti di Euro

400,00, incorporanti otto (8) sedute di psicoterapia.

3.La terza fascia,infine, riguarderà i percettori di reddito ISEE, tra i 30.000ed i 50.000

Euro. Per essi,il bonus, sarà di Euro 200,00,corrispondente a circa quattro (4) sedute

di psicoterapia.


A CHI E COME INOLTRARE LA RICHIESTA DEL “BONUS”

Il Decreto Attuativo definisce la tempistica, le modalità operative di presentazione

delle domande di “BONUS”, ma non indica date certe.

Il primo passaggio, sarà la pubblicazione, del Decreto Attuativo del “BONUS”, nella

Gazzetta Ufficiale.

Una volta avvenuto tutto ciò, l’Art.5 del Decreto stabilisce che entro i trenta giorni

successivi, INPS e Ministero della Salute provvederanno a comunicare tramite i propri siti INTERNET, la data esatta,da cui potranno avere inizio le presentazioni delle domande di BONUS. Il tempo di attesa di trenta (30) giorni è dovuto al fatto che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi o CNOP, entro tale termine, dovrà provvedere ad inviare all’INPS l’elenco di tutti gli psicoterapeuti che abbiano dato la loro adesione alla procedura del “BONUS”. Lo Studio di Psicoterapia e Psicologia Alvisi Achille parteciperà am bonus psicologo.

Per ogni professionista, saranno forniti all’Inps, tutti i dati necessari, comprendenti nome e cognome, codice fiscale, indirizzo dello studio, numero telefonico , indirizzo

mail ed indirizzo PEC.

A partire dalla data specifica, comunicata dall’Inps esuccessiva ai canonici trenta

giorni, potrà avere inizio l’invio delle domande di Bonus, al portale dell’Inps.

Le domande avranno valore, esclusivamente nell’arco di tempo di sessanta (60)

giorni, a partire dalla data di inizio delle stesse:oltredetto termine, perderanno ogni

valore.

Il Decreto specifica che tutte domande dovranno essere fatte, per via telematica,

all’INPS, accedendo ad un apposito portale, tramite tre diverse modalità operative:

1.Utilzzo dello SPID:

2. “ “ del CIE;

3. “ della CNS

In alternativa, potrà essere utilizzato il CONTACT CENTER.

Le persone, una volta entrate nel portale INPS, potrannoscegliere lo psicoterapeuta

, all’interno dell’elenco nazionale, di tutti gli psicoterapeuti, aderenti, all’iniziativa

fornito dal consiglio nazionale degli ordini degli Psicologi, ( CNOP), e già inviato

alll’INPS, incorporante tutti i dati necessarii dei singoli professionisti.

L’Inps, nel passare all’accoglimento delle domande, priviligerà i seguenti due

fattori: 1. La preminenza dei redditi Isee inferiori, rispetto a quelli superiori;2.La data

temporale, di presentazione delle domande.

E’ sulla base di detti criteri che l’INPS selezionerà i soggetti aventi diritto e che

rientreranno nel Bonus, con esclusione gli altri.

Tutto ciò avverrà, con l’Inps che redigerà le graduatorie dando comunicazione

ai beneficiari dell’avvenuto accoglimento della domanda e comunicando agli stessi,

ad ognuno degli stessi, un codice univoco, attribuito a scalare.

Si rende necessario specificare , a chiare lettere, che l’utilizzo del codice unico, è

requisito dirimente per l’utilizzazione del “bonus” ,dautilizzarsi.

Il beneficiario del “Bonus”, infatti, è tenuto, d’obbligo, a dare comunicazione al

professionista- psicoterapeuta prescelto, degli estremi del proprio codice unico .

Sulla base dell’invio del codice unico, il professionista, tramite l’accesso al portale

dell’Inps, potrà accertare la disponibilità di pagamento, da parte dell’Inps, in

relazione alla propria prestazione professionale.

Potrà, altresì, inserire la data per la seduta e dare, poi, inizio, al proprio servizio di

psicoterapia.

Una volta erogata la prestazione, il professionista-psicoterapeuta emetterà fattura

sulla piattaforma Inps, inserendo il codice univoco del beneficiario, al quale non sarà

dovuto alcun pagamento.

L’Inps rimborserà al professionista l’importo legato ad ogni seduta svolta, il mese

successivo:tutto ciò, fino al completamento dell’importo totale correlato al “Bonus”

in godimento.


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